Omessa indicazione di proventi da NFT, cosa si rischia? Attenzione all’ultima sentenza della Cassazione

La Cassazione fa chiarezza, con la sua ultima sentenza, in merito all’omessa indicazione dei proventi derivanti da NFT e da criptovalute.

CON NFT si fa riferimento ai non fungible token: si tratta di gettoni non fungibili che di fatto consistono in un gettone che va a rappresentare la proprietà di un bene digitale. Essi non possono, a differenza di quanto accade con le criptovalute, essere scambiati con altri NFT il cui valore dipende dal mercato; ne deriva che essi risultano essere suscettibili ad evoluzioni ed oscillazioni anche importanti con la possibilità di incrementare o perdere il proprio valore.

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Omessa dichiarazione dei proventi derivanti da NFT, cosa si rischia (cryptobin.it)

Non è difficile investire in NFT anche se è importante, nel momento in cui si sceglie il bene da acquistare, farlo con cognizione di causa affidandosi nel caso ad esperti del settore. Inoltre è importante aprire un conto su una piattaforma dedicata o su un mercato idoneo a questa criptomoneta, andando a creare successivamente un portafoglio digitale all’interno del quale registrare i token di criptovaluta e le chiavi NFT. Fatta questa premessa scopriamo cosa la Corte di Cassazione ha stabilito nel caso in cui non vengano indicati i proventi derivanti da NFT.

NFT, cosa succede in caso di omessa dichiarazione dei proventi? La sentenza della Cassazione

A puntualizzare cosa accade in caso di omessa dichiarazione dei proventi derivanti da NFT ma anche da criptovalute ci ha pensato la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con una specifica sentenza, la numero 8269 del 28 febbraio 2025. Tale sentenza rappresenta la pronuncia della Cassazione in merito ad un procedimento penale a carico di una persona accusata di dichiarazione indfedele. Si tratta di un elemento del quale, chi decide di investire in tali ambiti, deve tenere conto in quanto rappresenta un passaggio essenziale in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

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La sentenza della Cassazione del 28 febbraio 2025 fa chiarezza (cryptobin.it)

Ebbene nel caso in cui i proventi, convertiti in valuta corrente, vadano a superare le soglie di punibilità prestabilite per legge si incorrerà nel reato di dichiarazione infedele. Vale a dire che i proventi verranno considerati, ai sensi della normativa fiscale vigente, reddito imponibile e pertanto dovranno essere opportunamente dichiarati.

Non indicare tali proventi derivanti da criptovalute ottenuti a seguito della cessione di opere digitali (NFT) rappresenta un “fumus del delitto di dichiarazione infedele”. A tal proposito si ricorda che le soglie di punibilità sono quelle indicate nell’articolo 4 del DL numero 74/2000. E che ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 917/1986 che vanno a disciplinare l’imposizione fiscale e il reddito delle persone fisiche, tali proventi devono essere considerati reddito imponibile.

 

 

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